Art. 14.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri).

      1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di informazione e sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri con congruo anticipo, in modo da consentire ad un suo delegato di assistere alle operazioni.
      4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano

 

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assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
      5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri acquisisce dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.